Servizi legali per i clienti italiani in Polonia

Servizi legali a 360°
in Polonia

Siamo uno studio legale polacco attivo da circa 10 anni, che fornisce servizi legali in Polonia per le imprese italiane ed i privati, rapportandosi con il cliente in lingua italiana.

Servizi legali per i clienti italiani in Polonia

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Polonia

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100+

Casi conclusi
in Polonia

2015

Inizio attività
in Polonia

10+

Legali nel
nostro team

10

Paesi con cui
collaboriamo

Oltre 100 clienti italiani hanno già deciso di affidarsi a noi

Siamo uno studio legale in Polonia con sede principale a Poznan e un filiale a Warszawa (Varsavia). Forniamo servizi in tutta la Polonia.

Nella nostra esperienza professionale abbiamo aiutato numerosi clienti stranieri, specialmente italiani, a risolvere le loro questioni legali in Polonia.

I nostri servizi sono integrati dalla collaborazione con uno studio di commercialisti e consulenti fiscali in Polonia, in modo da poter fornire alla clientela una consulenza a 360°.

Il nostro Studio collabora inoltre stabilmente con studi legali in Italia, motivo per cui possiamo offrire assistenza completa anche nelle controversie che hanno “riflessi” in entrambi i Paesi.

Assistiamo i clienti sul territorio polacco:

Servizi per gli
imprenditori

Forniamo servizi di consulenza integrata per gli imprenditori: costituzione di società in Polonia e creazione di strutture d’investimento, tutela del capitale, recupero crediti in Polonia, controversie di lavoro, appalti pubblici, contratti (incluso contratti internazionali), cause di natura penale (white collar crimes), sovvenzioni pubbliche, fondi dell’Unione Europea, diritto tributario etc.

Servizi per
i privati

Forniamo inoltre servizi legali per i privati in Polonia: separazioni e divorzi, sottrazione di minori, alimenti, cause penali, tutela dei diritti personali, recupero crediti, successioni, diritti reali etc.

Rappresentiamo e tuteliamo
i nostri clienti stranieri

Collaboriamo
costantemente
con studi legali in:

Vi invito alla collaborazione

Direttore del dipartimento di Italian Desk

Adw. Michal Wyjatek
Avvocato (Adwokat)

Partner dello studio legale in Polonia Szymański & Wyjatek Adwokaci. Specializzato nei settori del diritto civile, commerciale e della proprietà intellettuale. Presta consulenza legale in Polonia per le società con capitale straniero, inclusi clienti privati e corporate italiani.

Assiste privati e imprenditori stranieri nei settori (tra gli altri) della produzione di macchinari industriali, servizi, energia, ferrovie e trasporti, mobili ed edilizia, rappresentandoli e assistendoli nelle controversie giudiziali e stragiudiziali in Polonia.

Si occupa, inoltre, della rappresentanza dei Clienti nei procedimenti penali con riflessi internazionali, come, a titolo esemplificativo, nel caso dell’applicazione del mandato d’arresto europeo.

Laureato alla Facoltà di Giurisprudenza e Amministrazione all’Università Adam Mickiewicz di Poznan, è stato titolare di una borsa di studio annuale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova e praticante in uno studio legale genovese.

È inoltre laureato presso il Centro per il diritto italiano ed europeo dell’Università di Varsavia e dell’Università di Catania.
Parla correntemente italiano, inglese e polacco.

Partner dello studio legale in Polonia Szymański & Wyjatek Adwokaci. Specializzato nei settori del diritto civile, commerciale e della proprietà intellettuale. Presta consulenza legale in Polonia per le società con capitale straniero, inclusi clienti privati e corporate italiani.

Assiste privati e imprenditori stranieri nei settori (tra gli altri) della produzione di macchinari industriali, servizi, energia, ferrovie e trasporti, mobili ed edilizia, rappresentandoli e assistendoli nelle controversie giudiziali e stragiudiziali in Polonia.

Maggiori

Si occupa, inoltre, della rappresentanza dei Clienti nei procedimenti penali con riflessi internazionali, come, a titolo esemplificativo, nel caso dell’applicazione del mandato d’arresto europeo.

 

Laureato alla Facoltà di Giurisprudenza e Amministrazione all’Università Adam Mickiewicz di Poznan, è stato titolare di una borsa di studio annuale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova e praticante in uno studio legale genovese.

 

È inoltre laureato presso il Centro per il diritto italiano ed europeo dell’Università di Varsavia e dell’Università di Catania.
Parla correntemente italiano, inglese e polacco.

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Siamo uno studio legale in Polonia. Vieni a conoscere il nostro team

Adw. Michal Wyjatek
Avvocato (Adwokat)

Adw. Jacek Szymański
Avvocato (Adwokat)

Wojciech Zych
Praticante legale

Paulina Krause
Praticante legale

Tomasz Marzec
Legale

Avv. Emilia Kruk (of counsel)
Avvocata italiana

Avv. Diego Baroni (of counsel)
Avvocato italiano

Adw. Valeriaa Vakulina
Avvocata in Ucraina

Łukasz Bryl (of counsel)
Esperto in valutazione d'impresa

Olimpia Werkun
Tirocinante

Katarzyna Gumkowska
Tirocinante

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FAQ - domande e risposte

Come costituire una società a responsabilità limitata in Polonia?

Esistono due metodi per costituire una società a responsabilità limitata in Polonia.

  1. stipula dello statuto innanzi a un notaio sotto forma di atto notarile;
  2. Utilizzo del sistema S24, ovvero creazione di una società tramite Internet, utilizzando l’apposito portale nazionale.
Quanto dura il processo di registrazione di una società a responsabilità limitata in Polonia?

Nel caso di registrazione di una società costituita presso un notaio, il tempo di registrazione può richiedere diversi mesi.

Nel caso di una società registrata tramite il sistema S24, la procedura dura solitamente un paio di settimane.

Gli amministratori sono personalmente responsabili delle obbligazioni e dei debiti di una società a responsabilità limitata in Polonia?

In linea generale, una società a responsabilità limitata in Polonia è un’entità legale indipendente ed è l’unica responsabile delle proprie obbligazioni e dei propri debiti. Tuttavia, il codice delle società commerciali e la normativa tributaria prevedono alcune situazioni in cui anche i membri del consiglio di amministrazione possono essere ritenuti personalmente responsabili.

 

In particolare, l’Articolo 299 del codice delle società commerciali polacco provvede che nel caso in cui un’azione esecutiva contro la società risulti inefficace, i membri del consiglio di amministrazione rispondono solidalmente per le obbligazioni societarie. In ogni caso, il consigliere di amministrazione può liberarsi da tale responsabilità se prova che ha tempestivamente presentato istanza di fallimento, o sia stato emesso un provvedimento sull’apertura di una procedura di ristrutturazione o di omologazione di un concordato, ovvero che la mancata presentazione dell’istanza di fallimento non sia avvenuta per sua colpa, oppure che il creditore non ha subito alcun danno nonostante non siano iniziate le procedure concorsuali sin qui menzionate.

 

Analoga disciplina è prevista dall’art. 116 dell’ordinanza fiscale polacca, la quale prevede che sono solidalmente responsabili i membri del consiglio di amministrazione delle società a responsabilità limitata (è più in generale anche per le altre forme di società) per le imposte arretrate relative alle predette società. La responsabilità del consigliere è illimitata e si estende a tutto il patrimonio, qualora l’esecuzione forzata sul patrimonio sociale si è rivelata inefficace (in tutto o in parte) ed il membro del consiglio di amministrazione non ha adempiuto agli obblighi relativi alla deposizione di una istanza di fallimento ovvero non ha indicato il patrimonio della società.

Quali sono i termini di prescrizione per le azioni civili in Polonia?

Secondo la normativa polacca il termine di prescrizione ordinaria è di 6 anni, mentre per le richieste di benefici periodici e le controversie relative alla gestione di un’impresa, il termine di prescrizione è ridotto a 3 anni.

 

Tuttavia, si segnala che la scadenza del termine di prescrizione è computata nell’ultimo giorno dell’anno solare, a meno che il termine di prescrizione non sia inferiore a due anni.

 

È inoltre necessario prestare attenzione al fatto che il codice civile polacco prevede una serie di eccezioni, tra cui le seguenti:

  • i diritti relativi ai contratti di compravendita in ambito commerciale (vale a dire un diritto al pagamento), si prescrivono in due anni;
  • i diritti derivanti da un contratto d’opera scadono dopo due anni dalla data di consegna e, se l’opera non è stata consegnata, dal giorno in cui, secondo il contratto, doveva essere consegnata.
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Posso citare in giudizio il debitore davanti il tribunale in Polonia?

Ai sensi del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ed al codice di procedura civile polacco, un debitore domiciliato in Polonia può essere può essere citato in giudizio anche in Polonia. Ovviamente ciò vale solo se le parti non abbiano concluso un accordo sul foro competente in caso di controversie, nel qual caso il debitore sarà citato in giudizio nel foro scelto dalle parti stesse.

Come divorziare in Polonia?

Se i coniugi trovano un accordo amichevole, spesso il procedimento si conclude con la prima udienza, che può essere svolta anche online.

Tuttavia, questo procedimento è significativamente più lungo se il tribunale deve occuparsi su colpa, alimenti, potestà genitoriale e visita dei minori. In tali situazioni, è necessario avviare un procedimento giudiziario a tutti gli effetti, audizione di testimoni compresa, nonché richiedere il parere di periti nominati dal tribunale, al fine di determinare come esercitare la potestà genitoriale e il contatto con i minori.

Come verificare lo stato legale degli immobili in Polonia?

Per determinare se l’immobile è gravato da ipoteca o da eventuali diritti reali, occorre verificare lo stato giuridico nel registro fondiario e ipotecario.

 

È necessario prestare attenzione, in quanto l’iscrizione nel registro fondiario e ipotecario contiene informazioni piuttosto generiche. Per maggiori dettagli, è necessario esaminare i fascicoli catastali e ipotecari, dove possono essere presenti ulteriori informazioni riguardanti, ad esempio, lo stato dell’ipoteca, i diritti di prelazione, le servitù prediali, ecc.

Come perseguire crediti monetari in Polonia?

Il creditore che voglia recuperare il proprio credito in Polonia, può utilizzare diverse tipologie di procedimenti giudiziali che gli consentono di ottenere un decreto ingiuntivo.

In base alla tipologia di documenti in possesso del creditore, il tribunale polacco può emettere due tipologie di decreto ingiuntivo chiamate rispettivamente nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym (decreto ingiuntivo “semplice”) e nakaz zapłaty postępowaniu nakazowym (decreto ingiuntivo “rafforzato”). In questo articolo descriveremo sommariamente la differenza tra le due procedure.

  1. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym (decreto ingiuntivo “semplice”)

In generale, come avviene in Italia, se il creditore richiede il pagamento di una somma di denaro, il tribunale emette un decreto ingiuntivo con quale ingiunge al debitore di pagare l’importo richiesto e le spese legali entro una certa data, avvertendo il debitore della possibilità di presentare opposizione avverso il decreto stesso.

Successivamente alla notifica del decreto, il debitore può presentare opposizione entro precisi termini (da calcolare dal giorno di notifica del decreto):

  • due settimane nel caso di notifica effettuata in Polonia;
  • un mese laddove il decreto sia notificato in un Paese dell’Unione europea;
  • tre mesi nell’ipotesi di notifica in Paesi extra UE.

Qualora il debitore non presenti opposizione nei termini indicati, si può dire che il caso è concluso, poiché il decreto ingiuntivo diventa definitivo ed il creditore è autorizzato ad iniziare l’esecuzione forzata.

Al contrario, se l’opposizione è presentata nei termini, il decreto ingiuntivo è revocato per legge e la controversia sarà decisa con un ordinario procedimento civile.

In generale, l’emissione di un decreto ingiuntivo “semplice” è automatica, tuttavia, il tribunale può rifiutarsi di emettere il provvedimento qualora:

  • la domanda è manifestamente infondata;
  • i fatti descritti dal creditore presentano elementi di dubbio;
  • la soddisfazione del credito dipende da reciproci adempimenti.

In queste ipotesi il tribunale non emetterà il decreto, ma notificherà al debitore il ricorso decidendo la controversia con un procedimento civile ordinario.

  1. Nakaz zapłaty postępowaniu nakazowym (decreto ingiuntivo „rafforzato”)

Una tutela maggiore per il creditore è offerta dal decreto ingiuntivo “rafforzato”, un efficacie strumento che crea un vincolo sui beni del debitore nel corso del procedimento.

Infatti, gli importi indicati nel decreto, oltre agli interessi, devono essere depositati dal debitore su un conto corrente vincolato presso il Ministero dell’economia e delle finanze.

Se il decreto prevede la consegna di beni mobili fungibili, il debitore dovrà depositare sul menzionato conto corrente vincolato il corrispondente valore in denaro.
Inoltre, il creditore ha la possibilità di sottoporre a vincolo il conto corrente del debitore, oltre che patrimonio mobiliare ed immobiliare.

L’ottenimento di un decreto ingiuntivo “rafforzato” facilita sensibilmente l’eventuale esecuzione forzata del credito e può spingere il debitore a proporre o negoziare una soluzione amichevole della controversia.

A richiesta del creditore, il tribunale potrà emettere un decreto ingiuntivo “rafforzato” nelle seguenti situazioni:

  1. i il credito è fondato su:
  2. documenti dotati di fede pubblica;
  3. fatture/documenti fiscali accettati dal debitore;
  4. richieste di pagamento seguite dal riconoscimento del debito da parte del debitore;
  5. il credito deriva da assegno o da cambiale;
  6. Inoltre, se il credito è provato da un contratto, esiste evidenza dell’adempimento e della consegna della fattura/documento fiscale, il creditore avrà diritto a richiedere gli interessi di mora per le transazioni commerciali come regolati dalla relativa legge dell’8/03/2013. Il creditore potrà inoltre ottenere il pagamento delle spese e dei costi incorsi per il recupero del credito se fornisce evidenza dei relativi documenti giustificativi come previsto dall’art. 10 (1) e 10 (2) della medesima legge.

Anche in relazione al decreto ingiuntivo “rafforzato”, il debitore può presentare opposizione nei termini indicati per il decreto ingiuntivo “semplice”, iniziando un ordinario procedimento di cognizione per l’accertamento del credito. L’esecuzione forzata potrà essere iniziata solamente al termine del procedimento ordinario, sebbene, come detto, il decreto ingiuntivo “rafforzato” rappresenti per il creditore un titolo idoneo per costituire un vincolo sui beni del debitore.

Un ulteriore vantaggio del decreto ingiuntivo “rafforzato” è costituito dal fatto che il contributo unificato dovrà essere versato nella misura del 1.25% e non nella misura standard del 5%.

Nel prossimo articolo verranno discussi i principi base del procedimento di esecuzione in Polonia.

Adw. Michal Wyjatek

Avv. Diego Baroni

Come funziona l’esecuzione forzata in Polonia?

In questo articolo descriveremo come in Polonia è possibile recuperare un credito derivante da un titolo esecutivo, analizzando i principi generali dell’esecuzione forzata.

A differenza che in Italia, in Polonia la procedura di esecuzione forzata è generalmente (anche se in taluni casi vi è infatti l’intervento del tribunale) gestita dal c.d. “komornik”, vale a dire una sorta di ufficiale giudiziario che, tuttavia, agisce autonomamente come un libero professionista.

Similmente a quanto avviene in Italia, invece, l’esecuzione forzata è possibile solamente se il creditore è dotato di un titolo esecutivo, quale:

  1. un provvedimento giudiziale passato in giudicato o immediatamente esecutivo, ovvero un accordo arbitrale ottenuto davanti al giudice o una corte arbitrale;
  2. un atto notarile in cui sia indicata l’obbligazione di pagare una determinata somma o una quantità specifica e identificata di beni, ovvero l’obbligazione di consegnare un determinato bene ad una scadenza o al verificarsi di una condizione prestabilita;
  3. un atto notarile con cui il debitore si è impegnato a pagare una specifica somma di denaro indicata espressamente nell’atto, ovvero quantificabile in base ad una clausola che ne permetta la determinazione, a condizione che l’atto notarile indichi i) la condizione a cui è soggetta l’obbligazione; ii) il termine entro cui il creditore può eseguire forzatamente l’atto.

Ciò detto, per procedere con l’esecuzione forzata dei menzionati titoli è necessario ottenere quello che in Italia è definita “formula esecutiva” e in Polonia “klauzula wykonalnosci”. Il procedimento per ottenere la formula esecutiva non è svolto nel contraddittorio delle parti, sostanziandosi in un mero controllo formale degli atti di causa da parte del tribunale. Peraltro, qualora si intenda porre in esecuzione uno degli atti notarili sopra descritti (i cosiddetti “777” o “tre asce”, dall’articolo del codice di procedura civile che ne indica la disciplina), che in Polonia costituiscono una modalità di garanzia per l’esecuzione dei contratti, va posta particolare attenzione alla redazione degli stessi, poiché per semplici errori formali, può accadere che il tribunale rifiuti la concessione della formula esecutiva.

In aggiunta a quanto sopra indicato, è possibile dare corso ad una procedura di esecuzione forzata sulla base di un titolo esecutivo emesso da organo giudiziale di uno Stato membro dell’Unione europea. Sono, infatti, considerati titoli esecutivi i seguenti:

  1. decisioni rese da un tribunale di un Paese UE, accordi transattivi ottenuti in sede giudiziaria, nonché atti pubblici redatti secondo la normativa del Paese, a condizione che siano esecutivi ai sensi della legge dello Stato nel quale sono stati emessi (cfr. Regolamento UE n. 1215/2012);
  2. decisioni rese da un tribunale di un Paese UE, accordi transattivi ottenuti in sede giudiziaria, nonché atti pubblici redatti secondo la normativa del Paese, se accompagnati dall’Attestato previsto dal Regolamento UE n. 1215/2012;
  3. ingiunzione di pagamento UE dichiarata esecutiva nel Paese di emissione, ai sensi del Regolamento UE n. 1896/2006;
  4. decisione resa da un tribunale di un Paese dell’Unione europea a seguito di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, ai sensi del Regolamento n. 861/2007, dotata del relativo certificato di esecutività;
  5. decisione in tema di obblighi alimentari e di mantenimento emessa da un tribunale di un Paese UE membro del Protocollo dell’Aja del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (OJ L 331, 16. 12. 2009, p. 17), ovvero accordi transattivi o atti pubblici riguardanti obblighi alimentari e di mantenimento di cui al Regolamento UE n. 4/2009;
  6. decisioni rese da un tribunale di un Paese UE riguardanti il riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile, di cui al Regolamento UE n. 606/2013, laddove siano esecutive nello Stato di emissione.

 

Inizio del procedimento esecutivo

 

Per dare avvio all’esecuzione forzata è necessario presentare una specifica istanza al komornik territorialmente competente. Contrariamente a quanto avviene in Italia, non va notificato al debitore il c.d. “atto di precetto”, poiché, secondo l’ordinamento polacco l’idea a cui è tesa l’esecuzione forzata è quella di “sorprendere” il debitore. Infatti, anche se spesso il debitore è a conoscenza dell’esistenza di un titolo esecutivo, il primo atto con cui viene a conoscenza del procedimento di esecuzione forzata è il pignoramento dei beni o del conto corrente.

Peraltro, si evidenzia che, nel caso in cui il creditore è una società italiana, il komornik richiederà un estratto della visura per verificare se la persona che ha sottoscritto la procura all’avvocato polacco aveva il potere di rappresentare la società. Ovviamente, la visura dovrà essere corredata dalla relativa traduzione giurata.

 

 Tipologia di esecuzione forzata

Il komornik procede con la tipologia di pignoramento richiesta dal creditore, tra le seguenti:

  1. pignoramento di beni mobili;
  2. pignoramento di crediti di lavoro;
  3. pignoramento del conto corrente;
  4. pignoramento di altri crediti (tra cui a titolo esemplificativo, crediti derivanti da locazioni, prestiti, vendite, titoli di credito, fatture non ancora saldate, ecc.);
  5. pignoramento di titoli quali azioni o quote societarie;
  6. pignoramento di beni immobili.

Sebbene accada che il creditore dia mandato al komornik di cercare autonomamente i beni del debitore, solitamente, per facilitare il compito di ricerca, si forniscono al komornik tutte le informazioni in merito ai beni ed alle proprietà del debitore. Tuttavia, va sottolineato che il komornik ha tutti gli strumenti, tra cui la possibilità di accesso alle banche dati pubbliche, per scoprire conti correnti, veicoli e beni immobili di proprietà del debitore.

Nondimeno, come avviene anche in Italia, anche in Polonia esistono delle “opposizioni” che il debitore può presentare nel corso dell’esecuzione forzata contro i pignoramenti. Infatti è possibile presentare opposizione contro le azioni poste in essere dal komornik e, addirittura, in taluni casi, è possibile chiedere la revoca della procedura esecutiva (c.d. “azione contro l’esecuzione forzata”).

Se sei interessato a iniziare una procedura di esecutiva in Polonia, siamo a disposizione per darti tutte le informazioni di cui al bisogno.

Szymański Wyjatek Studio Legale
23 lutego 11/1A
71-741 Poznan, Polonia