Le società di persone solitamente comportano (fatte salve alcune eccezioni: le società in accomandita ed in accomandita per azioni) la responsabilità dei soci per le obbligazioni della società. Tale estensione massima di responsabilità (che include anche il patrimonio personale), deriva dal fatto che, non avendo la società organi direttivi propri, il socio ne ha il diritto e l’obbligo di rappresentanza.
a) società in nome collettivo:
detiene un patrimonio costituito dagli apporti dei soci e dai beni acquistati dalla società nel corso della sua esistenza. L’atto costitutivo deve essere in forma scritta, ma non richiede alcuna forma particolare. Per la costituzione di una società in nome collettivo è necessario che essa venga iscritta nel Registro delle imprese presso il Tribunale. Ciascuno dei soci ha il diritto e l’obbligo di gestire gli affari della società in nome collettivo, tuttavia il contratto di società può stabilire che solo alcuni soci possano amministrare la società. La responsabilità per gli obblighi della società è sostenuta congiuntamente da tutti i soci ed in solido con la società. La responsabilità è illimitata e comprende tutti i beni, presenti e futuri della società e dei soci. Il creditore può soddisfarsi sul patrimonio di un socio solo quando l’esecuzione del patrimonio di società si rivela inefficace.
b) Società tra professionisti:
essa è composta da soci (partner) al fine di svolgere servizi di natura professionale. I partner possono essere solo persone fisiche che abbiano l’autorizzazione a svolgere attività professionali ad es. avvocati, architetti, medici. Nella la società tra professionisti, analogamente alla società a responsabilità limitata, è possibile istituire un consiglio d’amministrazione. L’atto costitutivo deve essere redatto in forma scritta, ma non richiede alcuna forma particolare. Per la costituzione di una società di professionisti è necessario che essa sia iscritta nel Registro delle imprese presso il Tribunale. Il socio/partner non è responsabile per le obbligazioni della società derivanti dalle attività degli altri partner. Il creditore può soddisfarsi sul patrimonio di un socio solo quando l’esecuzione del patrimonio della società si riveli inefficace.
c) Società in accomandita semplice.
Per le obbligazioni della società sono illimitatamente responsabili solo alcuni soci (soci accomandatari), mentre altri sono limitatamente responsabili (soci accomandanti). La società in accomandita è costituita al momento della iscrizione nel Registro delle imprese presso il Tribunale, da effettuarsi successivamente alla stipula del contratto di società, sotto forma di un atto notarile.
In una società in accomandita ci sono due categorie di soci – soci accomandatari e soci accomandanti. Il socio accomandatario è il socio attivo, che, di regola, conduce gli affari della società e la rappresenta all’esterno. È anche responsabile con tutti i propri beni personali, ma solo quando l’esecuzione del patrimonio della società si rivela inefficace.
Il socio accomandante è un socio inattivo, che, in linea di principio, non gestisce gli affari della società e non la rappresenta. Il socio accomandante è personalmente responsabile delle obbligazioni della società fino all’importo stabilito nel contratto di società. Laddove il socio accomandante violi il divieto di rappresentare la società oppure e/o qualora il nome di tale socio venga indicato nella denominazione della società, egli perde del beneficio della responsabilità limitata.
d) società in accomandita per azioni.
Per le obbligazioni della società risponde illimitatamente almeno un socio (socio accomandatario), mentre la responsabilità degli altri soci è limitata (socio azionista).
Il socio azionista non è responsabile per le obbligazioni della società. Nella società in accomandita per azioni esistono dei organi societari, tra cui l’assemblea generale ed il consiglio di sorveglianza.
Il socio accomandatario è il socio attivo, che, di regola, conduce gli affari della società e la rappresenta all’esterno. È anche responsabile per le obbligazioni della società con tutti i suoi beni, ma solo qualora l’esecuzione del patrimonio della società si riveli inefficace. Al fine di limitarne la responsabilità, come socio accomandatario viene spesso scelta una società a responsabilità limitata.
Il socio azionista è un socio inattivo, che, in linea di principio, non gestisce gli affari della società e la può rappresentare solo su mandato specifico. Un azionista non è responsabile nei confronti dei terzi per le obbligazioni contratte dalla società.
Se l’azionista rappresenta la società senza mandato oppure il nome di tale socio è indicato nella denominazione della società, egli perde il beneficio della responsabilità limitata.
Una società in accomandita per azioni si costituisce a seguito della iscrizione nel Registro delle imprese presso il Tribunale, atto che è, necessariamente, preceduto dalla stipulazione del contratto della società, sotto forma di atto notarile.