Avvocati Michal Wyjatek e Diego Baroni illustrano come funziona l’esecuzione forzata in Polonia

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In questo articolo descriveremo come in Polonia è possibile recuperare un credito derivante da un titolo esecutivo, analizzando i principi generali dell’esecuzione forzata.

A differenza che in Italia, in Polonia la procedura di esecuzione forzata è generalmente (anche se in taluni casi vi è infatti l’intervento del tribunale) gestita dal c.d. “komornik”, vale a dire una sorta di ufficiale giudiziario che, tuttavia, agisce autonomamente come un libero professionista.

Similmente a quanto avviene in Italia, invece, l’esecuzione forzata è possibile solamente se il creditore è dotato di un titolo esecutivo, quale:

  1. un provvedimento giudiziale passato in giudicato o immediatamente esecutivo, ovvero un accordo arbitrale ottenuto davanti al giudice o una corte arbitrale;
  2. un atto notarile in cui sia indicata l’obbligazione di pagare una determinata somma o una quantità specifica e identificata di beni, ovvero l’obbligazione di consegnare un determinato bene ad una scadenza o al verificarsi di una condizione prestabilita;
  3. un atto notarile con cui il debitore si è impegnato a pagare una specifica somma di denaro indicata espressamente nell’atto, ovvero quantificabile in base ad una clausola che ne permetta la determinazione, a condizione che l’atto notarile indichi i) la condizione a cui è soggetta l’obbligazione; ii) il termine entro cui il creditore può eseguire forzatamente l’atto.

Ciò detto, per procedere con l’esecuzione forzata dei menzionati titoli è necessario ottenere quello che in Italia è definita “formula esecutiva” e in Polonia “klauzula wykonalnosci”. Il procedimento per ottenere la formula esecutiva non è svolto nel contraddittorio delle parti, sostanziandosi in un mero controllo formale degli atti di causa da parte del tribunale. Peraltro, qualora si intenda porre in esecuzione uno degli atti notarili sopra descritti (i cosiddetti “777” o “tre asce”, dall’articolo del codice di procedura civile che ne indica la disciplina), che in Polonia costituiscono una modalità di garanzia per l’esecuzione dei contratti, va posta particolare attenzione alla redazione degli stessi, poiché per semplici errori formali, può accadere che il tribunale rifiuti la concessione della formula esecutiva.

In aggiunta a quanto sopra indicato, è possibile dare corso ad una procedura di esecuzione forzata sulla base di un titolo esecutivo emesso da organo giudiziale di uno Stato membro dell’Unione europea. Sono, infatti, considerati titoli esecutivi i seguenti:

  1. decisioni rese da un tribunale di un Paese UE, accordi transattivi ottenuti in sede giudiziaria, nonché atti pubblici redatti secondo la normativa del Paese, a condizione che siano esecutivi ai sensi della legge dello Stato nel quale sono stati emessi (cfr. Regolamento UE n. 1215/2012);
  2. decisioni rese da un tribunale di un Paese UE, accordi transattivi ottenuti in sede giudiziaria, nonché atti pubblici redatti secondo la normativa del Paese, se accompagnati dall’Attestato previsto dal Regolamento UE n. 1215/2012;
  3. ingiunzione di pagamento UE dichiarata esecutiva nel Paese di emissione, ai sensi del Regolamento UE n. 1896/2006;
  4. decisione resa da un tribunale di un Paese dell’Unione europea a seguito di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, ai sensi del Regolamento n. 861/2007, dotata del relativo certificato di esecutività;
  5. decisione in tema di obblighi alimentari e di mantenimento emessa da un tribunale di un Paese UE membro del Protocollo dell’Aja del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (OJ L 331, 16. 12. 2009, p. 17), ovvero accordi transattivi o atti pubblici riguardanti obblighi alimentari e di mantenimento di cui al Regolamento UE n. 4/2009;
  6. decisioni rese da un tribunale di un Paese UE riguardanti il riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile, di cui al Regolamento UE n. 606/2013, laddove siano esecutive nello Stato di emissione.

Inizio del procedimento esecutivo

Per dare avvio all’esecuzione forzata è necessario presentare una specifica istanza al komornik territorialmente competente. Contrariamente a quanto avviene in Italia, non va notificato al debitore il c.d. “atto di precetto”, poiché, secondo l’ordinamento polacco l’idea a cui è tesa l’esecuzione forzata è quella di “sorprendere” il debitore. Infatti, anche se spesso il debitore è a conoscenza dell’esistenza di un titolo esecutivo, il primo atto con cui viene a conoscenza del procedimento di esecuzione forzata è il pignoramento dei beni o del conto corrente.

Peraltro, si evidenzia che, nel caso in cui il creditore è una società italiana, il komornik richiederà un estratto della visura per verificare se la persona che ha sottoscritto la procura all’avvocato polacco aveva il potere di rappresentare la società. Ovviamente, la visura dovrà essere corredata dalla relativa traduzione giurata.

 Tipologia di esecuzione forzata

Il komornik procede con la tipologia di pignoramento richiesta dal creditore, tra le seguenti:

  1. pignoramento di beni mobili;
  2. pignoramento di crediti di lavoro;
  3. pignoramento del conto corrente;
  4. pignoramento di altri crediti (tra cui a titolo esemplificativo, crediti derivanti da locazioni, prestiti, vendite, titoli di credito, fatture non ancora saldate, ecc.);
  5. pignoramento di titoli quali azioni o quote societarie;
  6. pignoramento di beni immobili.

Sebbene accada che il creditore dia mandato al komornik di cercare autonomamente i beni del debitore, solitamente, per facilitare il compito di ricerca, si forniscono al komornik tutte le informazioni in merito ai beni ed alle proprietà del debitore. Tuttavia, va sottolineato che il komornik ha tutti gli strumenti, tra cui la possibilità di accesso alle banche dati pubbliche, per scoprire conti correnti, veicoli e beni immobili di proprietà del debitore.

Nondimeno, come avviene anche in Italia, anche in Polonia esistono delle “opposizioni” che il debitore può presentare nel corso dell’esecuzione forzata contro i pignoramenti. Infatti è possibile presentare opposizione contro le azioni poste in essere dal komornik e, addirittura, in taluni casi, è possibile chiedere la revoca della procedura esecutiva (c.d. “azione contro l’esecuzione forzata”).

Se sei interessato a iniziare una procedura di esecutiva in Polonia, siamo a disposizione per darti tutte le informazioni di cui al bisogno.

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