Recupero crediti in Polonia sulla base di un decreto ingiuntivo

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Il creditore che voglia recuperare il proprio credito in Polonia, può utilizzare diverse tipologie di procedimenti giudiziali che gli consentono di ottenere un decreto ingiuntivo.

In base alla tipologia di documenti in possesso del creditore, il tribunale polacco può emettere due tipologie di decreto ingiuntivo chiamate rispettivamente nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym (decreto ingiuntivo “semplice”) e nakaz zapłaty postępowaniu nakazowym (decreto ingiuntivo “rafforzato”). In questo articolo descriveremo sommariamente la differenza tra le due procedure.

  1. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym (decreto ingiuntivo “semplice”)

In generale, come avviene in Italia, se il creditore richiede il pagamento di una somma di denaro, il tribunale emette un decreto ingiuntivo con quale ingiunge al debitore di pagare l’importo richiesto e le spese legali entro una certa data, avvertendo il debitore della possibilità di presentare opposizione avverso il decreto stesso.

Successivamente alla notifica del decreto, il debitore può presentare opposizione entro precisi termini (da calcolare dal giorno di notifica del decreto):

  • due settimane nel caso di notifica effettuata in Polonia;
  • un mese laddove il decreto sia notificato in un Paese dell’Unione europea;
  • tre mesi nell’ipotesi di notifica in Paesi extra UE.

Qualora il debitore non presenti opposizione nei termini indicati, si può dire che il caso è concluso, poiché il decreto ingiuntivo diventa definitivo ed il creditore è autorizzato ad iniziare l’esecuzione forzata.

Al contrario, se l’opposizione è presentata nei termini, il decreto ingiuntivo è revocato per legge e la controversia sarà decisa con un ordinario procedimento civile.

In generale, l’emissione di un decreto ingiuntivo “semplice” è automatica, tuttavia, il tribunale può rifiutarsi di emettere il provvedimento qualora:

  • la domanda è manifestamente infondata;
  • i fatti descritti dal creditore presentano elementi di dubbio;
  • la soddisfazione del credito dipende da reciproci adempimenti.

In queste ipotesi il tribunale non emetterà il decreto, ma notificherà al debitore il ricorso decidendo la controversia con un procedimento civile ordinario.

  1. Nakaz zapłaty postępowaniu nakazowym (decreto ingiuntivo „rafforzato”)

Una tutela maggiore per il creditore è offerta dal decreto ingiuntivo “rafforzato”, un efficacie strumento che crea un vincolo sui beni del debitore nel corso del procedimento.

Infatti, gli importi indicati nel decreto, oltre agli interessi, devono essere depositati dal debitore su un conto corrente vincolato presso il Ministero dell’economia e delle finanze.

Se il decreto prevede la consegna di beni mobili fungibili, il debitore dovrà depositare sul menzionato conto corrente vincolato il corrispondente valore in denaro.
Inoltre, il creditore ha la possibilità di sottoporre a vincolo il conto corrente del debitore, oltre che patrimonio mobiliare ed immobiliare.

L’ottenimento di un decreto ingiuntivo “rafforzato” facilita sensibilmente l’eventuale esecuzione forzata del credito e può spingere il debitore a proporre o negoziare una soluzione amichevole della controversia.

A richiesta del creditore, il tribunale potrà emettere un decreto ingiuntivo “rafforzato” nelle seguenti situazioni:

  1. i il credito è fondato su:
  2. documenti dotati di fede pubblica;
  3. fatture/documenti fiscali accettati dal debitore;
  4. richieste di pagamento seguite dal riconoscimento del debito da parte del debitore;
  5. il credito deriva da assegno o da cambiale;
  6. Inoltre, se il credito è provato da un contratto, esiste evidenza dell’adempimento e della consegna della fattura/documento fiscale, il creditore avrà diritto a richiedere gli interessi di mora per le transazioni commerciali come regolati dalla relativa legge dell’8/03/2013. Il creditore potrà inoltre ottenere il pagamento delle spese e dei costi incorsi per il recupero del credito se fornisce evidenza dei relativi documenti giustificativi come previsto dall’art. 10 (1) e 10 (2) della medesima legge.

Anche in relazione al decreto ingiuntivo “rafforzato”, il debitore può presentare opposizione nei termini indicati per il decreto ingiuntivo “semplice”, iniziando un ordinario procedimento di cognizione per l’accertamento del credito. L’esecuzione forzata potrà essere iniziata solamente al termine del procedimento ordinario, sebbene, come detto, il decreto ingiuntivo “rafforzato” rappresenti per il creditore un titolo idoneo per costituire un vincolo sui beni del debitore.

Un ulteriore vantaggio del decreto ingiuntivo “rafforzato” è costituito dal fatto che il contributo unificato dovrà essere versato nella misura del 1.25% e non nella misura standard del 5%.

Nel prossimo articolo verranno discussi i principi base del procedimento di esecuzione in Polonia.

Adw. Michal Wyjatek

Avv. Diego Baroni

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